S.I.S.C.A. - SOCIETÀ ITALIANA SCIENZE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE
Società italiana che promuove la formazione e la divulgazione nell'ambito delle scienze del comportamento animale con particolare riferimento agli animali da compagnia.
Denominazione - Sede - Scopo
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "Società Italiana Scienze del Comportamento Animale”,
anche “Società italiana che promuove la formazione e la divulgazione nell'ambito delle scienze del comportamento animale con particolare riferimento agli animali da compagnia.Art. 2 - Essa ha sede in Cremona, via Trecchi 20, presso la "Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia" (S.C.I.V.A.C.), alla quale è affiliata.
Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di promuovere la formazione e la divulgazione nell'ambito delle scienze del comportamento animale con particolare riferimento agli animali da compagnia. La SISCA intende inoltre incentivare la collaborazione tra tutti coloro che si occupano della materia, sia a livello scientifico che professionale. La SISCA intende perseguire i propri scopi sia mediante congressi, seminari, tavole rotonde, corsi, pubblicazioni e gruppi di studio e di lavoro, da costituire secondo necessità, sia promuovendo qualsiasi iniziativa ritenuta idonea.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali
Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Soci
Art. 6 - I soci dell'Associazione si dividono in soci effettivi e soci onorari. Sono soci effettivi, oltre ai membri fondatori che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, i laureati in medicina veterinaria che ne facciano richiesta. Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti per l’attività scientifica nel settore delle scienze comportamentali applicate o hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’Associazione. I soci onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
Art. 7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al 31 dicembre dello stesso anno.
Doveri dei soci
Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Amministrazione
Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo della S.C.I.V.A.C. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.Art. 10 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere. Tutte le cariche devono essere ricoperte da membri laureati in veterinaria.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente e il Presidente diventa automaticamente Presidente Senior.
Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Assemblee
Art. 15 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile.
Art. 16 - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.
Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.Art. 19 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, primo comma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile.
Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio, sono presiedute dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past President (ex Presidenti del Consiglio Direttivo), dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Presidente della S.C.I.V.A.C. Per la scelta della lista da proporre all'Assemblea elettorale, la Commissione deve raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3
La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa.
Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea elettiva.
Un Consigliere dura in carica al massimo per quattro mandati, quindi se non entra nei meccanismi automatici (Vicepresidente e Presidente) non è più rieleggibile.
Modifiche statuarie
Art. 20 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente da soci effettivi almeno un mese prima dell'Assemblea. Le proposte vengono valutate e votate in ambito consigliare e, in caso di parere favorevole, sottoposte al Consiglio Direttivo della S.C.I.V.A.C. In caso di ulteriore parere favorevole gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.
Scioglimento
Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti vengono devoluti alla Società S.C.I.V.A.C., la quale si impegna a reimpiegarli esclusivamente con finalità scientifiche e culturali. Le eventuali passività saranno a carico della S.C.I.V.A.C.
Controversie
Art. 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della S.I.S.C.A.; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.